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Sez. 3, Sentenza n. 2611 del 13/03/1987 (Rv. 451734 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - NATURA - DEBITO DI VALUTA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - RICONOSCIMENTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE - PROVA - NECESSITÀ - ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451734-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - NATURA - DEBITO DI VALUTA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - RICONOSCIMENTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE - PROVA - NECESSITÀ - ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il compenso dovuto ad un professionista per l'assolvimento di un singolo incarico costituisce un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria, da stabilirsi con riferimento al diminuito potere di acquisto della moneta, non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che al suo riguardo possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ. attenendo essa alle somme di danaro dovute per crediti di lavoro, come specificamente e tassativamente elencati nell'art. 409 cod. proc. civ., fra i quali non rientra la prestazione d'opera non continuativa o non coordinata. (Conf 148/85, mass n 438353).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)