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Sez. L, Sentenza n. 2781 del 06/02/2008 (Rv. 601590 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Derogabilità della suddetta regola da parte della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa al C.C.N.L. dei grafici del 1992.
Stato
decisa il 2008-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601590-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

In tema di trattamento di fine rapporto, il principio dell'omnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, è derogabile a condizione che la contrattazione collettiva apporti una eccezione a tale regola in modo non indiretto ma chiaro ed univoco (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva omesso la valutazione dell'univocità e della chiarezza della norma collettiva derogatoria, in riferimento al C.C.N.L. del 1992 del settore "grafici").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)