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Sez. L, Sentenza n. 16618 del 05/11/2003 (Rv. 567904 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Retribuzione relativa a prestazioni di lavoro non occasionale - Computabilità - Derogabilità della suddetta regola da parte della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa ai compensi per il lavoro straordinario non occasionale dei dipendenti degli istituti di vigilanza.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567904-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione, adottato Dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n.297 del 1982, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva - la cui interpretazione compete al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale e immune da vizi logici - apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto del dipendente di un istituto di vigilanza alla computabilità ai fini del calcolo del TFR dei compensi per il lavoro straordinario, festivo e per settimo giorno non destinato a riposo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)