Sez. 5, Ordinanza n. 21010 del 26/07/2024 (Rv. 671907-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti impugnabili - Diniego della variazione catastale richiesta dal contribuente - Impugnabilità - Fondamento - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'atto di diniego della variazione catastale, emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientra tra quelli relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - norma quest'ultima che annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale - per cui è impugnabile, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs.
n. 546 del 1992, dinanzi al giudice tributario. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso il diniego dell'Amministrazione a fronte di una richiesta di variazione catastale, concernente l'erronea decorrenza della classificazione catastale di un complesso industriale in categoria F/2, con invito all'amministrazione finanziaria ad apportare la necessaria correzione, sul presupposto della sua non impugnabilità dinanzi al giudice tributario).
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. F CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)