Sez. 3, Sentenza n. 1986 del 11/11/1994 Ud. (dep. 27/02/1995) Rv. 201568 - 01
Sanità pubblica - In genere | Smaltimento di rifiuti - Sindaco - Adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 12 d.P.R. n. 915 del 1982 - In deroga alle norme introdotte dalla legge n. 431 del 1985 a protezione dell'ambiente - Possibilità - Sussistenza.
Sanità pubblica - In genere
L'art. 12 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 non pone al Sindaco limiti di sorta nel reperimento delle aree da impiegare per lo smaltimento dei rifiuti occorrendo soltanto che il relativo provvedimento sia giustificato da eccezionali e urgenti necessità. In tali presupposti l'art. 12 citato consente l'adozione delle ordinanze in deroga alle norme poste a tutela anche di altri interessi, ivi comprese quelle introdotte dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 a protezione dell'ambiente, senza che il rilievo costituzionale a questo riconosciuto negli ultimi anni possa menomare la priorità nel nostro ordinamento del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e senza che il richiamo all'ambiente nello stesso art. 12 possa indurre a ignorare la gerarchia delle norme.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 12, Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)