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Sez. 2, Sentenza n. 635 del 14/03/1963 (Rv. 260839 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - COMUNIONE TACITA FAMILIARE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1963-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260839-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - COMUNIONE TACITA FAMILIARE - DIFFERENZA.*

Societa di fatto e comunione tacita familiare sono entita giuridiche affini, che differiscono soltanto per il modo di sorgere del rapporto, e per il fine. Mentre la prima origina da un espresso accordo ed ha per scopo preminente il fine speculativo, la seconda invece ha una origine tacita che si puo dire spontanea, ed e fondata sull'affectio familiaris, diretta piu al fine di mantenere la reciproca assistenza economica e spirituale dei componenti che a quello di incrementarne la sostanza. Ma cio non toglie che, a parte il modo di sorgere ed i fini prevalenti, la comunione familiare si identifica nel resto in una societa di fatto, con la conseguenza della comproprieta dei beni che la costituiscono.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)