Sez. 1, Sentenza n. 131 del 08/01/1981 (Rv. 410529 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - REQUISITI - COLLABORAZIONE A FAVORE DEL CONIUGE PER L'ATTIVITA SOCIETARIA SVOLTA CON UN TERZO - COMUNIONE TACITA FAMILIARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - REQUISITI - COLLABORAZIONE A FAVORE DEL CONIUGE PER L'ATTIVITA SOCIETARIA SVOLTA CON UN TERZO - COMUNIONE TACITA FAMILIARE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La comunione tacita familiare di cui all'art 2140 cod civ (abrogato dall'art 205 della legge 19 maggio 1975, n 151) - ammissibile anche al di fuori del campo agrario, espressamente previsto dall'art 2140 citato, e ravvisabile nei casi di comunanza di vita e di attivita, nel senso della riferibilita di tutti gli utili, le perdite e le spese al patrimonio comune, posseduto e gestito pro indiviso senza obblighi di rendiconto - richiedeva, per la sua configurazione, la affectio familiaris, ossia una volonta preordinata prevalentemente all'assistenza economica e spirituale dei componenti della famiglia, da tenere ben distinta dalla affectio societatis necessaria ai fini di un rapporto societario, caratterizzata da un intento speculativo, sicche deve escludersi l'ipotizzabilita di una comunione tacita familiare in relazione alla collaborazione prestata all'attivita svolta dal coniuge in Forma societaria con altra persona. (V 635/63, mass n 260839; (V 1633/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2247
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)