Sez. 2, Sentenza n. 35325 del 16/05/2007 Cc. (dep. 21/09/2007) Rv. 237859 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Corruzione in atti giudiziari - Atto di competenza di un organo collegiale - Giudice relatore ed estensore corrotto - Estraneità della maggioranza dei componenti del collegio alla corruzione - Legittimità dell'atto - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE
La presenza, all'interno di un organo giurisdizionale collegiale, di un componente privo del requisito dell'imparzialità, perché partecipe di un accordo corruttivo, inficia, nonostante l'estraneità degli altri componenti all'accordo corruttivo, la validità dell'intero "iter" decisionale, per sua natura dialettico e sinergico, e conseguentemente del provvedimento giudiziario emanato, poiché il giudice corrotto (così come il soggetto non-giudice per vizi di nomina), è del tutto privo di legittimazione. (Nella specie, la corruzione riguardava il giudice relatore ed estensore della motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 319 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)