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Sez. 1, Sentenza n. 10371 del 08/07/1995 Ud. (dep. 18/10/1995) Rv. 202735 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere | Circostanze aggravanti - Aggravante del numero delle persone uguale o superiore a cinque - Delibera di organo collegiale - Applicabilità - Computo nel numero ai fini della contestazione dell'aggravante dei componenti del collegio indipendentemente dal loro concorso nel reato - Necessità.
Stato
decisa il 1995-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202735-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere

In tema di reati di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando il reato venga commesso attraverso la deliberazione di un organo collegiale, ai fini della contestazione della aggravante dell'art. 112 cod. pen. devono essere computati anche i membri dell'organo collegiale, infatti tali persone devono concorrere necessariamente alla formazione della volontà dell'organo, ma non sono concorrenti necessari del reato di corruzione, essendo possibile che sia corrotto anche uno solo dei suoi concorrenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)