Sez. L - , Sentenza n. 2014 del 26/01/2018 (Rv. 647263 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI CONTRARIE AL BUON COSTUME | Art. 2035 c.c. - Simulazione assoluta di rapporto di lavoro - Erogazioni retributive o contributive - Irripetibilità - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI CONTRARIE AL BUON COSTUME
Ai fini dell'applicabilità della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c., la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, nell'ipotesi di simulazione assoluta di un rapporto di lavoro, non è ammessa la ripetizione delle somme versate a titolo di retribuzione ovvero di contribuzione, perché esclusivamente finalizzate a costituire il presupposto truffaldino per il conseguimento di benefici pensionistici indebiti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2035
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)