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Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 06/08/1965 (Rv. 313578 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE - APPELLO - SENTENZA ANNULLATA - PRONUNCIA DI RESTITUZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*
Stato
decisa il 1965-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313578-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE - APPELLO - SENTENZA ANNULLATA - PRONUNCIA DI RESTITUZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*

La restituzione di somme, che una delle parti ha pagato in esecuzione di sentenza di appello, poi annullata in Cassazione, e che il giudice di rinvio ritenga non dovute, in tutto o in parte, comporta la corresponsione degli interessi moratori, decorrenti, come tali, solo dalla domanda, non potendo essi farsi risalire al giorno dell'avvenuto pagamento, perche in quella data la controparte aveva regolarmente riscosso le somme anzidette, in virtu di un titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello, solo successivamente venuto meno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)