diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4708 del 20/07/1988 (Rv. 459562 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - SOMMA VERSATA IN OTTEMPERANZA AD UNA SENTENZA POI ANNULLATA IN SEDE D'IMPUGNAZIONE - CREDITO PER LA RESTITUZIONE DI TALE SOMMA - DISCIPLINA APPLICABILE - INTERESSI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1988-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459562-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - SOMMA VERSATA IN OTTEMPERANZA AD UNA SENTENZA POI ANNULLATA IN SEDE D'IMPUGNAZIONE - CREDITO PER LA RESTITUZIONE DI TALE SOMMA - DISCIPLINA APPLICABILE - INTERESSI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - DECORRENZA.*

Anche con riguardo alla ripetizione di somma pagata in ottemperanza ad una sentenza poi annullata in Sede di impugnazione, il credito per la restituzione di detta somma resta soggetto alla disciplina posta dall'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che i relativi interessi decorrono dal giorno della domanda o da quello del pagamento della somma a seconda che risulti in concreto accertata o meno la buona fede dell'accipiens, dovendosene escludere la positiva presunzione. (V 2676/73, mass n 366308; (Conf 3071/83, mass n 427976; (contra 3076/69, mass n 343010; (contra 1877/65, mass n 313578).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)