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Sez. 1, Sentenza n. 931 del 17/02/1986 Cc. (dep. 08/04/1986) Rv. 172368 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - DI DIRITTO SOSTANZIALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITE.*
Stato
decisa il 1986-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172368-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - DI DIRITTO SOSTANZIALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITE.*

Il principio che non sussiste il divieto del novum in Cassazione per le censure attinenti al diritto sostanziale, non può trovare applicazione quando dette censure abbiano riferimento a situazioni in fatto precluse dall'art. 515 cod. proc. pen. nel giudizio di secondo grado. Sicché non sono proponibili motivi di ricorso concernenti statuizioni del giudice di primo grado che esulino dai limiti entro i quali il procedimento è stato devoluto al giudice d'appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)