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Sez. 1, Sentenza n. 7904 del 22/03/1988 Ud. (dep. 06/07/1988) Rv. 178824 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - QUESTIONI NON PROPOSTE IN SEDE DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178824-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - QUESTIONI NON PROPOSTE IN SEDE DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

È sanzionato da inammissibilità il motivo di ricorso per Cassazione che proponga questioni concernenti statuizioni del giudice di primo grado esorbitanti dai limiti entro i quali il procedimento è stato devoluto ai giudici di appello. (Conf mass n 172368; (Conf mass n 163152; (Conf mass 149870).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)