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Sez. L, Sentenza n. 6564 del 20/12/1985 (Rv. 443633 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DELL'IMPRENDITORE - REQUISITO DI LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AVVIAMENTO - EMISSIONE D'UFFICIO DI QUEST'ULTIMO - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443633-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DELL'IMPRENDITORE - REQUISITO DI LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AVVIAMENTO - EMISSIONE D'UFFICIO DI QUEST'ULTIMO - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*

Nel sistema del collocamento obbligatorio la richiesta di avviamento di personale protetto (invalidi ed assimilati) che lo imprenditore è tenuto a fare ex art. 16, quarto comma, della legge n. 482 del 1968, costituisce un indispensabile requisito di legittimità del provvedimento di avviamento dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, provvedimento che pertanto, se emesso d'ufficio, è illegittimo ed è conseguentemente inidoneo a far insorgere nel soggetto protetto il diritto ad essere assunto. (V 588/85, mass n 438802; (V 349/85, mass n 438559; (V 3257/82, mass n 421217).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)