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Sez. L, Sentenza n. 3257 del 27/05/1982 (Rv. 421217 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE "EX LEGE" DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421217-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE "EX LEGE" DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ.*

Il rapporto di lavoro subordinato con invalido civile si costituisce non "ex lege" o per effetto di provvedimenti amministrativi, ma per contratto su richiesta delle aziende obbligate all'assunzione a norma del quarto comma dell'art. 16 della legge 2 aprile 1968 n. 482. Pertanto, ove per l'invalido civile sussista soltanto l'iniziativa del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ma non la richiesta del datore di lavoro, la quale, nonostante le sanzioni a carico di chi la ometta, costituisce il necessario requisito di legittimità del provvedimento di assegnazione, non sorgono l'Obbligo dello stesso datore di lavoro ed il correlativo diritto del lavoratore avviato a stipulare il contratto. (Conf 1376/81, mass n 312002; (Conf 3425/80, mass n 407252).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)