Sez. 3, Sentenza n. 2570 del 11/08/1962 (Rv. 253824 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PRIMA DELLE PARTI - PROROGA DEL TERMINE - ESCLUSIONE DELL'ESSENZIALE DEL TERMINE - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PRIMA DELLE PARTI - PROROGA DEL TERMINE - ESCLUSIONE DELL'ESSENZIALE DEL TERMINE - INSUSSISTENZA.*
Il carattere essenziale del termine fissato per l'adempimento di un'obbligazione non e necessariamente escluso dalla proroga convenzionale esplicita od implicita; tale proroga puo essere intesa, con apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione, come elemento rivelatore, in via presuntiva, dalla volonta delle parti di escludere che l'adempimento tardivo sia privo d'interesse per il creditore. (V 39/62, 1818/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)