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Sez. 2, Sentenza n. 505 del 22/01/1980 (Rv. 403889 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - PROROGA - COMPATIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403889-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - PROROGA - COMPATIBILITA - CONDIZIONI.*

L'essenzialita del termine - che deriva non tanto dalla qualificazione adottata dalle parti, quanto, piuttosto, dallo intendimento delle stesse di assumere la scadenza fissata come punto di riferimento indeclinabile - non e esclusa dalla proroga del termine stesso, la quale non fa venir meno la persistenza dello interesse ad esigere la prestazione alla nuova scadenza stabilita, qualora gli elementi di giudizio - secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente e correttamente motivato - dimostrino che l'adempimento oltre tale data impedisce la realizzazione delle finalita funzionali del negozio. (V 5621/79, mass n 402224; (V 2026/79, mass n 398420; (V 459/76, mass n 379110; (V 934/72, mass n 357197; (Conf 2260/71, mass n 353097; (Conf 2570/62, mass n 253824).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)