Sez. 2, Sentenza n. 505 del 22/01/1980 (Rv. 403889 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - PROROGA - COMPATIBILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - PROROGA - COMPATIBILITA - CONDIZIONI.*
L'essenzialita del termine - che deriva non tanto dalla qualificazione adottata dalle parti, quanto, piuttosto, dallo intendimento delle stesse di assumere la scadenza fissata come punto di riferimento indeclinabile - non e esclusa dalla proroga del termine stesso, la quale non fa venir meno la persistenza dello interesse ad esigere la prestazione alla nuova scadenza stabilita, qualora gli elementi di giudizio - secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente e correttamente motivato - dimostrino che l'adempimento oltre tale data impedisce la realizzazione delle finalita funzionali del negozio. (V 5621/79, mass n 402224; (V 2026/79, mass n 398420; (V 459/76, mass n 379110; (V 934/72, mass n 357197; (Conf 2260/71, mass n 353097; (Conf 2570/62, mass n 253824).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)