Sez. 1, Sentenza n. 51100 del 27/11/2013 Cc. (dep. 18/12/2013) Rv. 257995 - 01
NOTIFICAZIONI - NULLITÀ | Notificazione eseguite a mezzo del servizio postale - Deposito del piego nell'ufficio postale - Termine di giacenza - Computo - Sospensione feriale - Inclusione - Inosservanza - Nullità.
NOTIFICAZIONI - NULLITÀ
È nulla la notificazione effettuata a mezzo del servizio postale quando non sia stato rispettato il termine di giacenza di dieci giorni previsto per il deposito del piego raccomandato presso l'Ufficio postale, nel quale vanno computati anche i giorni relativi al periodo di sospensione feriale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)