Sez. 4, Sentenza n. 6342 del 31/03/1998 Ud. (dep. 30/05/1998) Rv. 211235 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale - Deposito del piego nell'ufficio postale - Termine di giacenza - Computo - Inosservanza - Nullità.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ
In tema di notifiche a mezzo posta, è causa di nullità il mancato rispetto dell'art. 8, comma terzo, l.20.11.1982, n.890, che prescrive che il piego raccomandato deve restare depositato nell'ufficio postale per dieci giorni per consentirne il ritiro da parte dell'interessato, attività che può essere compiuta sino a tutto il decimo giorno, escluso quello del deposito secondo il principio "dies a quo non computatur". (Fattispecie in cui il plico venne depositato il 9 agosto e restituito il 19).
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)