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Sez. 6, Sentenza n. 23810 del 07/04/2004 Ud. (dep. 24/05/2004) Rv. 229518 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE | Condotta riguardante beni posseduti in forza d'un contratto di "leasing" non immediatamente traslativo della proprietà - Sussistenza del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229518-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE

L'oggetto materiale del delitto di cui al primo comma dell'art. 642 cod. pen. - che punisce tra l'altro chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo - può consistere unicamente in cosa di proprietà dell'agente, di talchè il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un negozio di locazione finanziaria, privo di immediato effetto di traslazione della proprietà, a nulla rilevando l'identità di colui che abbia stipulato il contratto assicurativo. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva falsamente denunciato il furto di una vettura da lui assicurata e posseduta in "leasing", che in realtà aveva ceduto a trafficanti. La Corte, rilevando l'insussistenza del reato di frode assicurativa per la comprovata altruità del bene, ha osservato in motivazione che il fatto, previa una corrispondente configurazione nel capo d'accusa, avrebbe potuto essere qualificato come truffa od appropriazione indebita).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 642 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)