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Sez. 2, Sentenza n. 41261 del 28/09/2006 Cc. (dep. 16/12/2006) Rv. 235779 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE | Condotte prevedute dall'art. 642 cod.pen. - Ulteriori fattispecie introdotte dalla L. n. 273 del 2002 - Presupposti.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235779-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE

Non risponde del reato di cui all'art. 642 cod. pen. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia. (Ha peraltro precisato la Corte che anche le ulteriori fattispecie relative alle condotte di falso aventi ad oggetto la polizza assicurativa, la documentazione destinata alla sua stipulazione, la falsa denunzia di infortunio o la falsificazione degli elementi destinati a provare un sinistro - aggiunte dalla L. n. 273 del 2002 - presuppongono che tra le parti sussista, o sia sussistito, un rapporto contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 642 CORTE COST., Legge 12/12/2002 num. 273 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)