Sez. 2, Sentenza n. 1778 del 26/03/1981 (Rv. 412463 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - POTESTA NOTIFICATORIA - UFFICIALE GIUDIZIARIO COMPETENTE - CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALE PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AD OPERA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL DOMICILIO DEL RICORRENTE PRINCIPALE - VALIDITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - POTESTA NOTIFICATORIA - UFFICIALE GIUDIZIARIO COMPETENTE - CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALE PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AD OPERA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL DOMICILIO DEL RICORRENTE PRINCIPALE - VALIDITA.*
In materia di notificazioni, costituisce principio fondamentale quello dell'attribuzione concorrente della potesta notificatoria allo ufficiale giudiziario del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione ed a quello addetto all'autorita giudiziaria competente a conoscere della causa alla quale attiene la notificazione. E quindi perfettamente valida la notificazione di un atto contenente controricorso per Cassazione e ricorso incidentale eseguita di persona dall'ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'appello di Milano al ricorrente principale nel suo domicilio eletto in Milano. (V 1105/80, mass n 404579; (V 2545/78, mass n 391889; (V 1723/78, mass n 391137).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)