Sez. 3, Sentenza n. 1105 del 14/02/1980 (Rv. 404579 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE FUORI ROMA - UFFICIALI GIUDIZIARI COMPETENTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE FUORI ROMA - UFFICIALI GIUDIZIARI COMPETENTI.*
La notifica del ricorso per Cassazione costituisce un atto di Competenza promiscua, interessante non solo la capitale dello stato, ma anche il luogo ove e stata pronunciata la sentenza impugnata; essa, pertanto, puo essere effettuata, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, anche dagli ufficiali giudiziari addetti al giudice che ha emanato la sentenza impugnata, i quali debbono usare il servizio postale allorche il destinatario della notifica sia fuori dell'ambito dell'ufficio cui essi sono addetti. (V 1723/78, mass n 391137; (Conf 2545/78, mass n 391889; (Conf 1760/77, mass n 385479).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)