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Sez. 1, Sentenza n. 24971 del 25/11/2011 (Rv. 620689 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Sindacato sul merito del giudizio presupposto - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620689-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nel giudizio per l'equa riparazione dei danni conseguenti alla violazione del principio della ragionevole durata del processo non è consentito il sindacato sul merito del precedente procedimento, con la conseguenza che dall'accertamento della ragionevole durata del processo stesso - condotto secondo i criteri indicati dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, con particolare riguardo alla complessità del caso - esula ogni indagine sulla necessità, opportunità e legittimità delle attività processuali compiute nel giudizio della cui ragionevole durata si controverte.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)