Sez. 1, Sentenza n. 15395 del 15/10/2003 (Rv. 567452 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Sindacato sul merito del precedente giudizio - Ammissibilità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel giudizio per l'equa riparazione dei danni conseguenti alla violazione del principio della ragionevole durata del processo non è consentito il sindacato sul merito del precedente procedimento, con la conseguenza che, dall'accertamento della ragionevole durata del processo stesso - condotto secondo i criteri indicati nell'art.2 della legge n.89 del 2001, con particolare riguardo alla complessità del caso - esula ogni indagine sulla necessità, opportunità e legittimità delle attività processuali compiute nel giudizio della cui ragionevole durata si controverte.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)