diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3744 del 21/02/2006 (Rv. 594126 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Liquidazione - Controversie - Procedura camerale - Applicabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594126-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di liquidazione di onorari di avvocato, la richiesta di prestazioni extragiudiziali costituisce indiscutibile ampliamento del "thema decidendum", tale da non consentire l'applicabilità della speciale procedura camerale di cui all'art. 29 della legge n. 794 del 1942, salvo il caso in cui dette attività abbiano avuto carattere meramente prodromico, strumentale o consequenziale rispetto alle prestazioni giudiziali.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)