Sez. 2, Sentenza n. 3361 del 22/05/1981 (Rv. 413939 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
In tema di liquidazione dei compensi degli avvocati e dei procuratori in materia civile, le prestazioni stragiudiziali, se rientranti nel mandato difensivo e strettamente connesse con l'attivita processuale espletata, in modo da costituire conseguenza e completamento di essa, giustificano l'applicazione del rito camerale previsto dall'art 29 della legge 13 giugno 1942 n 794, che, pur riferendosi specificamente alle attivita giudiziali, non puo non comprendere anche la liquidazione delle prestazioni accessorie tendenti al conseguimento pratico, nei confronti del debitore, delle somme stabilite nella sentenza o nel decreto ingiuntivo. (V 3681/80, mass n 407550; (V 1869/76, mass n 380658).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)