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Sez. 2, Sentenza n. 22408 del 29/11/2004 (Rv. 578590 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ. - Condizioni - Funzione delle cose comuni - Collegamento con i beni di proprietà esclusiva - Necessità Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578590-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE

Nel condominio, caratterizzato dalla coesistenza nell'edificio di una pluralità di piani o porzioni di piano di proprietà esclusiva, l'attribuzione della proprietà comune sancita dall'art.1117 cod.civ. trova fondamento nel collegamento strumentale ed accessorio fra le cose, i servizi e gli impianti indicati dalla norma citata e le unità immobiliari appartenenti ai singoli proprietari, giacchè presupposto della comunione è che i beni indicati dall'art. 1117 cod.civ., per caratteri materiali e funzionali, siano necessari per l'esistenza e l'uso delle singole proprietà ovvero siano oggettivamente destinati in modo stabile al servizio e al godimento collettivo.D'altra parte, l'esistenza a favore del proprietario di una singola unità immobiliare di un diritto di servitù sui beni indicati dall'art.1117 cod.civ.non esclude che il medesimo ne possa essere anche comproprietario, non trovando applicazione in materia di condominio il principio "nemini res sua servit"-secondo cui non è configurabile il diritto di servitù prediale quando il fondo dominante e quello servente appartengono a un unico soggetto-giacchè, quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro, l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune. (Nella specie, la sentenza impugnata -senza compiere alcuna indagine in ordine alla loro funzione-aveva escluso la natura condominiale di passetto, androne e scala utilizzati dal convenuto per accedere al vano cantina di sua proprietà ed ubicato in un fabbricato che, per il reso, era di proprietà delle attrici; la Corte Cass., nel formulare il principio di cui sopra, ha cassato la decisione in oggetto, ritenendo che l'accertamento in ordine alla natura dei beni non fosse precluso dall'esistenza sugli stessi di un diritto di servitù a favore del convenuto.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)