Sez. 2, Sentenza n. 1625 del 25/01/2007 (Rv. 595717 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Presupposti - Struttura - Funzione delle cose comuni - Collegamento con i beni di proprietà esclusiva - Sufficienza - Rilevanza della destinazione d'uso - Esclusione - Albergo - Compatibilità con il regime condominiale - Sussistenza - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE
Il diritto di condominio sulle parti comuni dell'edificio ha il suo fondamento nel fatto della coesistenza nello stesso edificio, o nel complesso di edifici, di più proprietà solitarie e, ad un tempo, di più cose, servizi e impianti destinati all'uso comune e pertanto di proprietà comune, siccome accessori strumentali rispetto ai beni finali di proprietà esclusiva. Pertanto il regime privatistico del condominio non dipende dalla destinazione d'uso o dalla conformazione delle cose in proprietà esclusiva, con la conseguenza che esso è compatibile con la destinazione alberghiera di un immobile o di un complesso immobiliare, restando irrilevante la disciplina pubblicistica concernente l'attività alberghiera. (Nella specie, relativa a un complesso immobiliare in cui l'azienda alberghiera era proprietaria esclusiva di tutti locali destinati ai relativi servizi quali ristorante, bar, cucine, piscina, opere a mare, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, dalla quale risultava l'esistenza di cose, impianti e servizi - cioè strade, reti idriche e fognarie, condutture dell'energia elettrica - destinati all'uso comune).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)