Sez. 5, Sentenza n. 24498 del 02/12/2015 (Rv. 637517 - 01)
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Consorzio per il riciclaggio di rifiuti in polietilene - Obblighi di partecipazione e contribuzione ex art. 48 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Successione di leggi nel tempo - Differimento al 31 marzo 2004 sia dell'obbligo di contribuzione sia dell'applicabilità delle sanzioni - Sanzioni già inflitte con provvedimenti definitivi - Salvezza.
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI
In materia di consorzio per il riciclaggio dei rifiuti in polietilene, cui è onerato di partecipare chiunque detenga tali rifiuti in ragione della propria attività, l'art. 10 del d.l. n. 355 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 47 del 2004, ha differito al 31 marzo 2004 sia l'obbligo di partecipazione e contribuzione al consorzio, sia l'applicabilità delle sanzioni per l'omessa contribuzione, ferme restando le sanzioni pecuniarie già irrogate ove adottate con provvedimenti divenuti definitivi tra il 31 ottobre 2001 ed il 31 marzo 2004. Ne consegue che, ove non sia stata applicata alcuna sanzione definitiva anteriormente al 31 marzo 2004, l'omessa partecipazione al consorzio obbligatorio non consente di richiedere, ora per allora, l'IVA sui contributi consortili non versati nel 2003 e d'irrogare le relative sanzioni pecuniarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 48, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 234, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 266, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 10, Legge 27/02/2004 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)