Sez. 5, Sentenza n. 18390 del 18/09/2015 (Rv. 636554 - 01)
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Consorzio per il riciclaggio di rifiuti in polietilene - Obblighi di partecipazione e contribuzione previsti dall'art. 48 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Successioni di legge nel tempo - Beni esclusi - Conseguenze per il periodo tra il 31 marzo 2004 e il 13 aprile 2006.
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI
In materia di consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, i produttori di beni in polietilene (eccettuati quelli durevoli di uso domestico) sono soggetti all'obbligo d'iscrizione al consorzio e di contribuzione per il periodo dal 31 marzo 2004 al 13 aprile 2006, pur restando inapplicabili, a norma dell'art. 266, comma 6, del d.lgs. 152 del 2006, le sanzioni inflitte per l'inadempimento se adottate con provvedimenti non ancora definitivi alla data del 13 aprile 2006, mentre tale obbligo risulta successivamente escluso dall'art. 234 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006 per i tubi in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque e dall'art. 2, comma 30 septies, lett. c), del d.lgs. n. 4 del 2008, per tutte le tubazione di lunga durata in polietilene.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 48, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 234, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 266, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 10, Legge 27/02/2004 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)