Sez. 1, Sentenza n. 1313 del 27/04/1972 (Rv. 357840 - 01)
GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - PROCEDURA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - INDENNIZZO E CONTRIBUTO - CASE DI ABITAZIONE - RICOSTRUZIONE - VENDITA DI AREA RESIDUATA ALLA DEMOLIZIONE DI FABBRICATO DISTRUTTO DALLA GUERRA - RISERVA AL VENDITORE DELL'INDENNIZZO PER DANNI DI GUERRA E TRASFERIMENTO AL COMPRATORE DEL CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - PROCEDURA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - INDENNIZZO E CONTRIBUTO - CASE DI ABITAZIONE - RICOSTRUZIONE - VENDITA DI AREA RESIDUATA ALLA DEMOLIZIONE DI FABBRICATO DISTRUTTO DALLA GUERRA - RISERVA AL VENDITORE DELL'INDENNIZZO PER DANNI DI GUERRA E TRASFERIMENTO AL COMPRATORE DEL CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
In tema di vendita di area residuata alla demolizione di fabbricato distrutto da eventi bellici, effettuata nel vigore della legge 25 giugno 1949 n 409, la clausola con cui il venditore si riserva l'indennizzo per danni di guerra e trasferisce contestualmente all'acquirente il contributo di ricostruzione, incensurabilmente interpretata dal giudice del merito nel senso che il compratore si era impegnato a versare al venditore una somma pari all'indennizzo per danni di guerra, qualora il contributo di ricostruzione fosse stato superiore a detto indennizzo, e valida, poiche non e in contrasto con il principio secondo il quale il contributo di ricostruzione spetta esclusivamente al soggetto che provvede alla ricostruzione, posto dall'art 23 della legge 15 giugno 1949, n 409.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 409 art. 22, Legge 25/06/1949 num. 409 art. 23, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)