Sez. 2, Sentenza n. 4620 del 14/10/1978 (Rv. 394282 - 01)
GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - IN GENERE - IMMOBILE DISTRUTTO O DANNEGGIATO - VENDITA STIPULATA NEL VIGORE DELLA LEGGE N 409 DEL 1949 - RISERVA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL DIRITTO A RISCUOTERE LE SOMME CORRISPOSTE DALLO STATO A TITOLO DI RISARCIMENTO - NULLITA - FUNZIONE - CONDIZIONI - RISERVA SUCCESSIVA ALLA RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMMOBILE - NULLITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - IN GENERE - IMMOBILE DISTRUTTO O DANNEGGIATO - VENDITA STIPULATA NEL VIGORE DELLA LEGGE N 409 DEL 1949 - RISERVA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL DIRITTO A RISCUOTERE LE SOMME CORRISPOSTE DALLO STATO A TITOLO DI RISARCIMENTO - NULLITA - FUNZIONE - CONDIZIONI - RISERVA SUCCESSIVA ALLA RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMMOBILE - NULLITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La nullita del patto con cui il proprietario di un immobile distrutto o danneggiato per fatti bellici si riserva, nel contratto di vendita stipulato nel vigore della legge 25 giugno 1949, n 409, il diritto a riscuotere le somme corrisposte dallo stato a titolo di risarcimento di danni di guerra, oltre al contributo di ricostruzione gia concesso, e sancita a tutela della concreta realizzazione delle finalita per cui vengono erogati i contributi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili sinistrati da eventi bellici: essa opera, percio, solo nell'ipotesi in cui il patto preceda cronologicamente l'avvenuta ricostruzione e riparazione dell'immobile, cui la contribuzione si riferisce, in quanto, una volta che l'immobile sia stato ricostruito o riparato, gli eventuali crediti ancora spettanti o che ancora residuano a favore di colui che ha effettuato la ricostruzione, o che potranno essergli riconosciuti in avvenire per tale titolo, non hanno piu ragione di essere vincolati alla gia realizzata finalita della ricostruzione, in vista della quale il finanziamento era stato concesso. (nella specie il patto in questione era stato concordato, a modifica di quello originario avente a oggetto la cessione di tutti i contributi di ricostruzione, contestualmente alla vendita degli appartamenti facenti parte dell'immobile ricostruito effettuata in favore della venditrice del fabbricato distrutto e dell'area circostante). (V 2388/72, mass n 359804; (V 1313/72, mass n 357840).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 409 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)