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Sez. U, Sentenza n. 9841 del 05/05/2011 (Rv. 617552 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Imprese editrici - Credito d'imposta ex art. 4 della l. n. 350 del 2003 - Revoca da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Impugnazione - Giurisdizione del giudice tributario - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617552-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

È devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui viene revocato il credito imposta, previsto dall'art. 4, commi da 181 a 186 e 189 della l. 24 dicembre 2003, n. 350, a favore delle imprese editrici, in misura corrispondente ad una percentuale della spesa che sarebbe stata sostenuta nell'anno 2004 per la carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, in quanto tale beneficio, avendo l'effetto di ridurre l'importo dell'imposta altrimenti dovuta, è da considerarsi un'agevolazione tributaria, il cui diniego o la cui revoca sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria, in base all'espressa previsione dell'art. 19, lett. h) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. H CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)