Sez. 2, Sentenza n. 1044 del 22/02/2000 Cc. (dep. 30/03/2000) Rv. 215704 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE | Occupazione di un edificio scolastico da parte degli studenti che lo frequentano - Configurabilità del reato - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE
In tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.), poiché il concetto di <<invasione>> va ricondotto ad una qualunque introduzione dall'esterno con modalità violente - sicché non può essere in alcun modo omologato a quello, rilevante nel diverso delitto di violazione di domicilio, di permanenza nell'altrui abitazione contro la volontà del titolare dello "ius excludendi" - non integra il reato l'occupazione di un istituto scolastico per fini dimostrativi posta in essere dagli studenti che lo frequentano, nei cui confronti, in quanto soggetti attivi della comunità scolastica e partecipi della sua gestione ai sensi del d.p.r. 31 maggio 1974 n. 416, non si configura un diritto d'accesso all'istituto limitato alle sole ore in cui è prevista l'attività didattica in senso stretto né può dirsi sussistente l'elemento normativo della fattispecie incriminatrice consistente nell' "altruità" dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)