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Sez. 2, Sentenza n. 8107 del 30/05/2000 Ud. (dep. 07/07/2000) Rv. 216525 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE | Occupazione di un edificio universitario da parte di soggetti non iscritti all'università - Configurabilità del reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216525-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE

L'elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art.633 cod. pen., non è l'occupazione ma l'invasione del terreno o dell'edificio, cioè l'introduzione arbitraria nel fondo altrui, e se è esatto che la permanenza dell'agente nell'immobile non deve essere momentanea, non è, peraltro, richiesto che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all'occupazione o abbia per scopo altre utilità. L'arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l'ingresso nell'immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell'avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un'autorizzazione dell'autorità. Quanto all'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico del fine di occupare l'altrui immobile o di trarne altrimenti profitto, non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall'agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l'invasione e può consistere anche nell'intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)