Sez. 1, Sentenza n. 539 del 11/02/1975 (Rv. 373844 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETA (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETA) - ESENZIONI E RIDUZIONI - SOCIETA COOPERATIVE - CONDIZIONI - DISTRIBUZIONE DI UTILI INFERIORI ALL'INTERESSE LEGALE - NECESSITA - MERA DELIBERAZIONE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI SUPERIORI - INAPPLICABILITA DEL BENEFICIO - SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DI REVOCA - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETA (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETA) - ESENZIONI E RIDUZIONI - SOCIETA COOPERATIVE - CONDIZIONI - DISTRIBUZIONE DI UTILI INFERIORI ALL'INTERESSE LEGALE - NECESSITA - MERA DELIBERAZIONE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI SUPERIORI - INAPPLICABILITA DEL BENEFICIO - SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DI REVOCA - IRRILEVANZA.*
L'art 3, n 1 della legge 6 agosto 1954, n 603, dispone che l'esenzione dall'imposta sulle societa non opera quando la cooperativa di consumo non abbia di fatto osservato, negli ultimi cinque anni, le condizioni stabilite nelle lettere a) e b) del primo comma dell'art 26 del DLCPS 14 dicembre 1947 n 1577. La cooperativa non deve cioe aver distribuito ai soci, negli ultimi cinque anni, utili superiori al cinque per cento del capitale versato o le riserve. Ai predetti effetti, il divieto di distribuzione di utili in misura superiore al limite dell'interesse legale sul capitale deve considerarsi violato quando dall'assemblea dei soci venga deliberata la distribuzione degli utili attribuendosi un dividendo ai soci stessi, e cio indipendentemente dalla circostanza che sia poi seguita o meno un'effettiva percezione dei dividendi medesimi, giacche con la suddetta deliberazione assembleare sorge in capo ad ogni socio un concreto e determinato diritto di credito. Ne, in contrario, puo darsi rilievo a una deliberazione di revoca se, alla data di questa, siasi gia verificata la decadenza dal beneficio dell'esenzione fiscale, dovendo l'amministrazione finanziaria fare riferimento alla situazione di fatto esistente al momento dell'imposizione. (V 1840/72, mass n 358850; 98/60).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 26, Legge 06/08/1954 num. 603 art. 3 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)