Sez. U, Sentenza n. 1840 del 12/06/1972 (Rv. 358850 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETA (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETA) - ESENZIONI E RIDUZIONI - SOCIETA COOPERATIVE - DI LAVORO E DI CONSUMO - DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - DI SERVIZIO TRA COLTIVATORI DIRETTI - ESENZIONE DAL TRIBUTO - CONDIZIONI - CONTROVERSIE SULLA CONFORMITA DEGLI STATUTI - POTERE DECISIONALE DEL MINISTRO DEL LAVORO - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETA (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETA) - ESENZIONI E RIDUZIONI - SOCIETA COOPERATIVE - DI LAVORO E DI CONSUMO - DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - DI SERVIZIO TRA COLTIVATORI DIRETTI - ESENZIONE DAL TRIBUTO - CONDIZIONI - CONTROVERSIE SULLA CONFORMITA DEGLI STATUTI - POTERE DECISIONALE DEL MINISTRO DEL LAVORO - LIMITI.*
La legge istitutiva dell'imposta sulle societa e sugli enti tenuti a presentare o il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi (legge 6 agosto 1954, n 603) prevede all'art 3 l'esenzione dal tributo delle societa cooperative di lavoro e di consumo e dei loro consorzi; di quelle aventi per scopo la prima trasformazione e la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci e di quelle di servizio fra coltivatori diretti, nel concorso delle seguenti condizioni: a) le cooperative debbono avere capitale sociale non superiore a quattro milioni e patrimonio imponibile non superiore a otto milioni; b) devono essere rette con i principi e la disciplina della mutualita; C) nei loro statuti debbono essere inserite le clausole di cui all'art 26 del DLCPS 14 dicembre 1947, n 1577 (e cioe: 1) divieto di distribuzione di dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; 2) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita della societa; 3) devoluzione dell'intero patrimonio sociale a scopi di pubblica utilita; d) infine le cooperative non devono avere distribuito negli ultimi cinque anni utili ai soci superiori al cinque per cento del capitale versato, o le riserve. L'art 26, comma secondo, del citato decreto n 1577 del 1947 (modificato dalla legge 2 aprile 1951, n 302) stabilisce che spetta al ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello delle Finanze, il potere di pronunciare, in caso di controversia, in ordine alla conformita delle clausole dello statuto ai requisiti mutualistici elencati nell'articolo stesso. Importando cio una limitazione alla giurisdizione delle commissioni tributarie ed a quella dell'autorita giudiziaria ordinaria, la norma va interpretata tassativamente. La pronuncia del ministro, pertanto, non puo investire anche la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'esenzione della imposta sulle societa, e non puo neppure avere ad oggetto l'accertamento relativo alla conformita alle clausole suddette dell'attivita svolta dalla cooperativa negli ultimi cinque anni.*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 603 art. 3, Legge 14/12/1947 num. 1577 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)