Sez. 5, Sentenza n. 9573 del 03/05/1985 Ud. (dep. 24/10/1985) Rv. 170808 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO NULLO O ANNULLABILE - CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO - FATTISPECIE: DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO NULLO O ANNULLABILE - CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO - FATTISPECIE: DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE.*
In tema di falso in atto pubblico, il documento costituisce un bene giuridico a sè stante, meritevole di tutela indipendentemente dalla validità del rapporto in esso rappresentato. L'Invalidità di tale rapporto esclude il delitto di falso soltanto nel caso in cui sussistano vizi che rendano l'atto formalmente inesistente e, quindi, inidoneo a valere quale mezzo di prova ed a produrre effetti giuridici e non anche quando l'atto sia nullo od annullabile. Ne deriva che può aversi atto pubblico anche nel difetto di sottoscrizione, sempre che questa non sia richiesta "ad substantiam", cioè quale requisito essenziale del documento, purché esista la possibilità di individuazione della persona o dell'ente da cui l'atto proviene. (V mass n 166727; (V mass n 143355; (V mass n 113885).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)