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Sez. 6, Sentenza n. 1753 del 08/10/1969 Ud. (dep. 02/02/1970) Rv. 113885 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE -MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE - VALIDITA DELL'ATTO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113885-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE -MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE - VALIDITA DELL'ATTO - CONDIZIONE.*

Il concetto di atto pubblico agli effetti della legge penale e piu ampio rispetto a quello che puo ricavarsi dalla definizione dell'art 2699 cod civ, rientrando nella nozione di atto pubblico anche quei documenti formati da pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e compilati con le debite forme per uno scopo di diritto pubblico, inerente all'Esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio, al fine di comprovare e rappresentare un fatto giuridico. La sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale, che ha redatto l'atto pubblico, non e sempre condizione di esistenza di esso, se tale sottoscrizione non sia disciplinata come elemento essenziale. Pertanto, anche le note che servono a documentare l'attivita amministrativa-contabile di un ente, sono da considerare Atti pubblici, quantunque non rechino la firma di chi le compila. (V 104129, anno 1967 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)