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Sez. 1, Sentenza n. 2526 del 03/12/1970 (Rv. 348827 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348827-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI.*

La motivazione costituisce requisito di Forma intrinseco delle decisioni delle commissioni tributarie, sia per il precetto generale di cui all'art 111 della Costituzione, e sia perche le dette commissioni hanno carattere giurisdizionale, per cui e ad esse estensibile lo art 132 n 4 cod proc civ, e tuttavia sufficiente, secondo il principio fissato in tale norma, anche una motivazione in Forma sintetica e concisa. (V 446'69, mass n 338516 2737'68, mass n 335329).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)