Sez. 1, Sentenza n. 1811 del 19/06/1974 (Rv. 370007 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - NECESSITA - REQUISITI - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - INSUFFICIENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - NECESSITA - REQUISITI - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - INSUFFICIENZA.*
Le commissioni tributarie, avendo la natura di organi giurisdizionali, sono tenute a motivare le loro decisioni a norma degli artt 111, primo comma cost e 132 n 4 cod proc civ. tale Obbligo, che e assolto soltanto se vengano esposte in modo autosufficiente le ragioni che giustificano la pronunzia, non puo ritenersi soddisfatto da una motivazione per relationem e cioe dal semplice riferimento al contenuto di altra decisione dello stesso organo. (V 2559'70, mass n 348902; 2526'70, mass n 348827).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)