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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9904 del 15/04/2021 (Rv. 661144 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA | Espropriazione presso terzi - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Momento processuale.
Stato
decisa il 2021-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661144-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA

Nell'espropriazione presso terzi, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale può sempre avvenire nel corso della prima fase del processo esecutivo - cioè quella destinata alla verifica della dichiarazione di quantità - anche ove si svolga attraverso una pluralità di distinte udienze, per la necessità di effettuare dei rinvii al fine di esaurire le relative attività, e quindi fino al momento della sua chiusura, con l'emissione dei consequenziali provvedimenti (assegnazione degli importi pignorati, in caso di dichiarazione di quantità in senso positivo; instaurazione del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, in caso di dichiarazione di quantità in senso negativo o contestata; eventuale passaggio alla fase distributiva, in caso di pluralità di creditori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)