Sez. 3, Sentenza n. 791 del 19/01/2001 (Rv. 543368 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal debitore escusso - Mancata pronuncia ed assunzione della dichiarazione del terzo - Implicita statuizione sulla competenza impugnabile con l'istanza di regolamento - Configurabilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
Il provvedimento con cui il giudice nell'espropriazione presso terzi a fronte dell'eccezione per incompetenza per territorio sollevata dal debitore escusso, senza pronunciarsi sull'eccezione stessa procede a raccogliere la dichiarazione del terzo, ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ., non integra una specifica statuizione sulla competenza, impugnabile con l'istanza di regolamento, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, volto ad ottenere un riconoscimento di debito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)