Sez. L, Ordinanza n. 20225 del 19/07/2025 (Rv. 676065-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sanzioni disciplinari per il personale scolastico - Riabilitazione - Applicabilità alle sole sanzioni conservative - Destituzione - Inapplicabilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nell'ambito del sistema sanzionatorio previsto per il personale della scuola dal d.lgs. n. 297 del 1994, l'istituto della riabilitazione è applicabile alle sole sanzioni conservative previste dall'art. 492, comma 2, lett. a), b), c) e d), del medesimo d.lgs., e non, dunque, a quella massima della destituzione, di cui alla lett. e) del suddetto art. 492, comma 2.
Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 492, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)