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Sez. L, Ordinanza n. 20225 del 19/07/2025 (Rv. 676065-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sanzioni disciplinari per il personale scolastico - Riabilitazione - Applicabilità alle sole sanzioni conservative - Destituzione - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2025-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676065-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nell'ambito del sistema sanzionatorio previsto per il personale della scuola dal d.lgs. n. 297 del 1994, l'istituto della riabilitazione è applicabile alle sole sanzioni conservative previste dall'art. 492, comma 2, lett. a), b), c) e d), del medesimo d.lgs., e non, dunque, a quella massima della destituzione, di cui alla lett. e) del suddetto art. 492, comma 2.

Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 492, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)