Sez. L - , Sentenza n. 5706 del 07/03/2017 (Rv. 643432 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Personale scolastico - Destituzione ex art. 498 lett. a) ed f) del d.lgs. n. 297 del 1994 - Verifica in concreto dell’intento doloso - Necessità - Consapevole violazione di protocolli operativi - Rilevanza - Opinioni dissenzienti di altri docenti - Irrilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In materia di sanzioni disciplinari nei confronti del personale scolastico, la destituzione ex art. 498, lett. a) ed f), del d.lgs. n. 297 del 1994 postula un giudizio di proporzionalità rispetto al fatto addebitato, che, nell'apprezzare ogni circostanza oggettiva e soggettiva, includa la verifica in concreto dell'intento doloso dell'autore della condotta; detto elemento psicologico presuppone la volontà dell'insegnante di approfittare dello stato di soggezione psicologica, incapacità o incoscienza dell'alunno, in consapevole contrasto con predeterminati protocolli operativi, che non possono identificarsi con le mere opinioni dissenzienti di altri docenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 267 art. 498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)