Sez. 2, Sentenza n. 6881 del 18/06/1991 (Rv. 472733 - 01)
Servitù - Prediali - Esercizio - Alterazione - Diminuzione (divieto di) | Servitù di passaggio - Chiusura del fondo - Installazione di cancelli - Ammissibilità - Condizioni.
Servitù - Prediali - Esercizio - Alterazione - Diminuzione (divieto di)
Il proprietario di un fondo ancorché gravato da servitù di passaggio, conserva sempre il diritto di difenderlo dall'ingerenza di terzi, diritto del quale costituisce lecita esplicazione la installazione di un cancello all'ingresso della strada su cui si esercita il passaggio, purché siano adottati gli accorgimenti idonei a consentire al titolare della relativa servitù il libero esercizio del suo diritto senza che ne risultino, al di là di trascurabili disagi, limitazione al suo contenuto. Ne consegue che pur potendo integrare l'installazione di un cancello un'azione di spoglio, quest'ultimo viene a cessare se e quando venga consegnata la chiave al proprietario del fondo dominante il quale pertanto non può chiedere, oltre alla consegna della chiave, la rimozione del cancello, sempre che questo non impedisca l'esercizio del passaggio, né diminuisca apprezzabilmente "l'utilitas" del fondo a cui favore è costituita la detta servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)