Sez. 3, Ordinanza n. 18719 del 09/06/2026 (Rv. 679049-01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Contratto relativo a migliorie di fondo affittato - Natura - Patto modificativo dell’affitto - Conseguenze - Limiti di opponibilità ex art. 2923 c.c. - Fattispecie. ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI - In genere.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE
L'accordo volto a disciplinare gli interventi di migliorie al fondo affittato, incidendo su elementi essenziali del rapporto di affitto agrario già in essere, ha natura contrattuale configurandosi come patto modificativo del contratto, ai sensi dell'art. 1321 c.c., che soggiace ai limiti di opponibilità previsti dall'art. 2923 c.c., con particolare riguardo alla necessità della data certa anteriore al pignoramento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'opponibilità alla procedura esecutiva immobiliare della scrittura privata, priva di data certa anteriore al pignoramento, con la quale era stata pattuita l'esecuzione di interventi di miglioria con compensazione dei canoni dovuti).
Cod. Civ. art. 2923, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 1321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)