diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14160 del 18/06/2009 (Rv. 608573 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI | Regresso del fideiussore nei confronti degli altri fideiussori - Principio di parziarietà dell'obbligazione - Efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti del debitore principale - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608573-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI

Con riguardo alla fideiussione prestata da più persone per un medesimo debitore ed un medesimo debito, il fideiussore che ha soddisfatto il creditore acquista il diritto di regresso contro gli altri fideiussori, per la loro rispettiva porzione, ai sensi dell'art. 1954 cod. civ. Tuttavia, l'azione di regresso esercitata nei confronti degli altri fideiussori non vale ad interrompere la prescrizione del credito che residua nei confronti del debitore principale, poiché tale azione ha ad oggetto un diverso diritto di credito che trova fondamento nel rapporto di solidarietà tra fideiussori, al quale resta estraneo il debitore principale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1310 cod. civ. il quale, nel prevedere che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori hanno effetto per gli altri debitori, riguarda la diversa ipotesi della solidarietà nel debito (o nel credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 n. 3, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1951, Cod. Civ. art. 1954

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)